PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I soggetti tenuti a provvedere ad adempimenti fiscali e contributivi e alla corresponsione dei relativi importi all'erario o a enti previdenziali entro termini la cui scadenza è compresa nel periodo tra il 1o e il 31 agosto possono provvedervi nel periodo compreso tra il 1o settembre e il 10 settembre.
      2. Gli importi dovuti dai soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 sono maggiorati dello 0,5 per cento.